Art. 69.
(Pagamento provvisorio e definitivo del tributo in pendenza del processo).

      1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi tassativi in cui è stabilita la riscossione frazionata del tributo, oggetto del giudizio, il tributo stesso, con i relativi interessi previsti dalle leggi d'imposta, deve essere pagato:

          a) per i due terzi, dopo la sentenza del tribunale tributario che respinge, in tutto o in parte, il ricorso;

          b) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte d'appello tributaria.

      2. Le sanzioni amministrative devono essere iscritte a ruolo solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nella misura dalla stessa determinata.
      3. Per le ipotesi indicate nel comma 1 gli importi da versare devono essere, in ogni caso, diminuiti di quanto già corrisposto.
      4. Se il ricorso è accolto, in tutto o in parte, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali e previdenziali, deve essere rimborsato d'ufficio entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa. Trascorso inutilmente il suddetto termine, il ricorrente ha la facoltà di utilizzare la somma dovuta in compensazione dei futuri versamenti fiscali e previdenziali, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
      5. Le imposte suppletive devono sempre essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso per cassazione.

 

Pag. 94